TIPOLOGIA DEGLI ATTI GIURIDICI (fonte: http://europa.eu/)
L'articolo I-33 opera una distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi. Ciascuna categoria viene ripresa in un articolo specifico: articolo I-34 per gli atti legislativi e articolo I-35 per gli atti non legislativi.
Gli atti legislativi sono due, e precisamente la legge e la legge quadro.
Per il momento l'articolo 249 del trattato CE elenca i cinque atti di base ora in vigore (direttiva, regolamento, decisione, raccomandazione e parere) e i loro effetti ed è dunque possibile stabilire corrispondenze tra tali atti e le nuove denominazioni.
Così, la definizione di legge europea corrisponde a quella di regolamento come lo conosciamo attualmente. Proprio come il regolamento, la legge europea è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non richiede alcun recepimento nel diritto nazionale.
La definizione di legge quadro europea corrisponde a quella di direttiva. Essa fissa gli obiettivi da conseguire, ma demanda agli Stati membri la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza.
L'articolo I-34 specifica le modalità di adozione delle leggi e delle leggi quadro, che nella maggior parte dei casi vengono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria.
Gli atti non legislativi (articolo I-35) sono quattro: i regolamenti europei, le decisioni europee, le raccomandazioni e i pareri.
Secondo la Costituzione, il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale che realizza atti legislativi e talune disposizioni specifiche della Costituzione. Essi possono anche assumere la forma di regolamenti europei delegati o di regolamenti esecutivi.
Tali regolamenti potranno essere obbligatori in tutti i loro elementi o obbligatori soltanto per i risultati da conseguire.
La decisione europea, nella sua nuova definizione, comprenderà tanto la decisione rivolta a destinatari specifici quanto la decisione generale, diversamente dalla decisione a norma dell'articolo 249 del trattato CE, che invece interessa unicamente i destinatari da essa designati.
Figurano tra gli atti non legislativi anche le raccomandazioni e i pareri, che non hanno peraltro effetto vincolante.
L'articolo I-35, ultimo paragrafo, conferma il potere generale di raccomandazione della Commissione quale attualmente previsto all'articolo 211 del trattato CE e generalizza quello del Consiglio (articolo I-35).
Ciao Alfredo,
come vedi no problem: l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dall'1129/2011, si applica dal 1° giugno 2013.
Sarebbe interessante che gli utilizzatori, dopo attenta lettura, ci relazionassero sulla principale novità dell'allegato: non più ordinato in funzione degli additivi, bensì in funzione delle categorie di alimenti (all. II, parte D).