Legge sull'etichettatura d'origine

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Oggetto: Legge sull'etichettatura d'origine

Mi scuso per l'insistenza, ma la fantasia dei nostri legislatori offre ogni giorno nuovi spunti.

Probabilmente avrete sentito parlare (nei giorni scorsi i media ne sono stati infestati) della recente iniziativa del ministro Romano.

Per sapere di cosa si tratta segnalo "Etichetta di origine made in Italy: il ministro Romano punta a migliorare la leggibilità. Così sarà più facile comprendere le differenze di prezzo"

Sull'utilità del "nuovo progetto normativo nazionale" ognuno può valutare. Peraltro è utile ricordare che:

 - le modifiche relative alla dimensione dei caratteri NON riguardano tutti i prodotti, bensì unicamente quelli per cui la normativa prevede già l'obbligo di indicare l'origine;

- le modifiche relative alla dimensione dei caratteri NON riguardano tutte le indicazioni in etichetta, bensì unicamente l'indicazione dell'origine dell'alimento. Elenco ingredienti, scadenza, durabilità, numero di lotto, ecc., evidentemente, non sono altrettanto importanti, quindi, anche se il consumatore non riesce a leggerli, che importa?

Aggiungo il testo della lettera che ho inviato al direttore della rivista ALIMENTA:

Gentile direttore, dapprima un breve escursus "storico":

Direttiva 79/112/CEE: "Tali indicazioni (denominazione di vendita, elenco ingredienti, TMC, ecc. ...) devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente , in modo da essere facilmente visibili , chiaramente leggibili e indelebili..."

 DPR 322/82: "Le  indicazioni  (idem)devono  essere  indelebili  e  apposte in un punto evidente,  in  modo  da  essere  facilmente  visibili  e  chiaramente leggibili."

 Decr.to Leg.vo 109/92: "Le indicazioni ...(idem)devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi ...e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. "

 Direttiva 2000/13/CE: "Le indicazioni ... (idem), devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili."

 DL 7/2007: "L'indicazione  del termine minimo di conservazione o della data   di   scadenza  deve  figurare  in  modo  facilmente  visibile, chiaramente  leggibile  e  indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore"

 Ma già nel lontano 1924 (RD 2035/24), il concetto non era sconosciuto...:: "...sui recipienti, carte, tele o involti di qualunque genere in cui sono contenute le conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, poste in commercio, debbono essere impresse in modo indelebile e chiaro, oltre alla denominazione e sede della ditta fabbricante e alla dichiarazione che le conserve sono state confezionate in conformità delle norme vigenti, le indicazioni di cui al seguente prospetto..."

 Tutto ciò premesso, che cosa c'é di nuovo nel recente incombente "decreto Romani" che, com'era prevedibile, sta suscitando un clamore tanto scontato quanto ingiustificato? Posto che le disposizioni di legge sull'argomento esistono (e, mi pare, esse sì sono chiare e facilmente leggibili) da almeno 30 anni (per tacer dei decreti regi), quanti provvedimenti sono stati presi a carico di produttori/confezionatori/etichettatori inadempienti? Tanti o pochi che siano, mi pare che la loro efficacia sia prossima a 0, dato che, sui nostri scaffali, le etichette illeggibili continuano ad esserci.

Grazie dell'attenzione.

Questa la risposta del direttore, Antonio Neri:

Caro Clerici,

la Sua diligente ricognizione dei testi tenacemente sopravvissuti nel tempo fa sentire il Decreto Romano, nuovo Ministro del MIPAAF, ripetitivo di altri sull'etichettatura d'origine, un nuovo contributo alla confusione generale del quale non si sentiva affatto la necessità. I lettori sanno che sulle colonne di ALIMENTA abbiamo in più occasioni criticato fin dal loro apparire queste iniziative che sono tutte ad imitazione della prima di Coldiretti che ebbi a definire rigurgito autarchico. Foriero di sciagure sicure per la nostra industria alimentare che, come tutti sanno, grazie alla sua vocazione “trasformatrice” è la vera artefice del made in Italy, da qualunque continente provenga il prodotto primario da trasformare. Troverà in questo numero (ALIMENTA di maggio 2011) il comunicato dell'Unionalimentari, l'unione che rappresenta la piccola e media industria alimentare, nel quale si esprime la forte preoccupazione dell'industria italiana senza difesa nei confronti della concorrenza infra ed extracomunitaria. Quel che si definisce discriminazione alla rovescia, farà si che sarà a noi imposto l'obbligo della dichiarazione d'origine della materia prima che non pesa invece sui nostri partners comunitari. Il che creerà condizioni concorrenziali insostenibili. La mia fiducia è riposta nella Commissione Ue che respingerà questo decreto Romano come gli altri presentati da altri parlamentari più solleciti della personale ribalta politica che dei veri interessi nazionali.

 

Saluti a tutti.

alf

 

 



 



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Parole chiave (versione beta)

origine, etichetta, elenco ingredienti, made italy, consumatore, industria alimentare, conserve, preconfezionato, alimentare, sicuro, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, carta, scienze tecnologie alimentari, materia prima, termine minimo conservazione, confezionamento, alimenti, imballaggi, legge, tmc, data scadenza, conforme, prodotto

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