a) Modalità di prelievo dei campioni delle sostanze alimentari di cui alla tab. b, punto II, lett. a) (grandi confezioni di prodotti d'uovo), punto III, lett. a) punto IV, lett. a) (grandi confezioni o confezioni multidosi di gelati e di preparati per gelati) e punto V, lett. b) e c) (grandi confezioni o pezzature) (Così modificato da O.M. 7.12.93)
IV - PREPARATI PER GELATI
Preparati per gelati a base di latte, di crema di latte e di altri derivati del latte, con o senza uova o prodotti di uovo e preparati per gelati comunque contenenti tali ingredienti.
1) Numerazione totale delle colonie (flora aerobica a 32°C su terreno al gelisato).
2) Numerazione dei coliformi.
3) Numerazione dello Staphylococcus aureus.
4) Ricerca delle salmonelle.
Ord. MINISAN 13.12.78Art. 2
Nell'O.M. 11.10.78 citata nelle premesse, per "preparati per gelati", indicati al punto IV della tab. A annessa all'ordinanza stessa, si intendono i preparati per gelati a base di latte, di crema di latte o di altri derivati del latte, con o senza uova o prodotti d'uovo, o comunque contenenti tali ingredienti, completi, liquidi, pronti per l'uso e destinati al consumo diretto, messi in commercio in confezioni ermeticamente chiuse, preventivamente sottoposti a trattamento di bonifica (trattamento termico) e congelati.
I preparati per gelati diversi da quelli sopra indicati, in pasta o in polvere, devono riportare sulle confezioni anche l'indicazione: "preparato semilavorato per gelati destinato esclusivamente all'industria, di cui è vietata la vendita per il consumo diretto".
saluti
alf