Rispondo per punti.
1) La "pasta madre", in quanto ingrediente composto che non gode delle esenzioni previste dall'art. 5 comma 12 del 109/92, deve dichiarare i suoi componenti.
2) Il termine "coadiuvante", in questo contesto, non ha niente a che vedere con i "coadiuvanti tecnologici" di cui all'art.7, comma 1, lettera c) del citato 109, ma deve essere inteso, appunto, nel significato di "miglioratore della lievitazione".
3) Il panificatore meriterebbe di essere tirato bene per le orecchie!! Gli ingredienti vanno dichiarati PROPRIO per evitare problemi di intolleranza. Eliminare il glutine, piu' che "ultima spiaggia" e' l'unica soluzione possibile.
4) A mio avviso, il "lievito naturale" corrisponde a quella che tu chiami "pasta madre", cioe' frazione di impasto conservata per le successive produzioni. Il "lievito di birra" (o lievito compresso) e' invece quello costituito, tradizionalmente, da Saccaromices cerevisiae.
Spero di esserti stato utile.
Saluti
alf
1) La "pasta madre", in quanto ingrediente composto che non gode delle esenzioni previste dall'art. 5 comma 12 del 109/92, deve dichiarare i suoi componenti.
2) Il termine "coadiuvante", in questo contesto, non ha niente a che vedere con i "coadiuvanti tecnologici" di cui all'art.7, comma 1, lettera c) del citato 109, ma deve essere inteso, appunto, nel significato di "miglioratore della lievitazione".
3) Il panificatore meriterebbe di essere tirato bene per le orecchie!! Gli ingredienti vanno dichiarati PROPRIO per evitare problemi di intolleranza. Eliminare il glutine, piu' che "ultima spiaggia" e' l'unica soluzione possibile.
4) A mio avviso, il "lievito naturale" corrisponde a quella che tu chiami "pasta madre", cioe' frazione di impasto conservata per le successive produzioni. Il "lievito di birra" (o lievito compresso) e' invece quello costituito, tradizionalmente, da Saccaromices cerevisiae.
Spero di esserti stato utile.
Saluti
alf