Etichettatura pasta fresca contenente prodotti DOP

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Oggetto:

E’ possibile riportare in etichetta di confezioni di pasta fresca la descrizione “Ravioli porcini asiago”? Sono a conoscenza di contestazioni (con pesantissime sanzioni) relativamente all’utilizzo in etichetta di termini quali asiago, gorgonzola, emmenthal il cui utilizzo è possibile solo previa iscrizione ai relativi consorzi. La problematica mi lascia molto perplessa e a dire il vero anche impreparata in primo luogo perché sono sempre stata della convinzione che l’iscrizione o meglio l’associazione ai consorzi di tutela sia possibile solo ai produttori (di formaggio in questo caso) e che l’opportunità di inserire nella descrizione gli ingredienti caratterizzanti fosse vincolata unicamente alla indicazione della % (in ordine decrescente) nell’elenco degli ingredienti. Tra l'altro le etichette in questione non fanno alcun riferimento alle DOP ma ne evidenziano l'effettivo utilizzo nel ripieno della pasta consentendo al consumatore di effettuarne la scelta (il consumatore non è tratto in inganno o in confusione). Non riesco proprio a capire per quale motivo il produttore in questione non possa, pur utilizzando quello specifico ingrediente, indicarlo nella denominazione del prodotto. Confido, e vi ringrazio in anticipo, in  una risposta. Ho proprio necessità di risolvere questo dubbio!!! giupeppa69

 


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Oggetto: Etichettatura pasta fresca contenente prodotti DOP
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

La denominazione “Ravioli porcini asiago” è ambigua: potrebbe essere intesa come riferita al formaggio (probabile ingrediente) del ripieno (la DOP Asiago, per quanto mi risulta, riguarda solo il formaggio), come pure ai soli porcini, come pure alla zona di produzione dei ravioli (sede dello stabilimento).

Se fosse riferita ai soli porcini (come sembrerebbe), la denominazione di vendita deve essere modificata, ad esempio, in Ravioli con (ai) porcini dell' Altopiano di Asiago, senza altre menzioni Asiago sulla confezione, se non per i porcini nell'elenco degli ingredienti, con relativo nome scientifico e %.

L'effettiva origine dei porcini necessita comunque di tracciatura.

Se fosse riferita al fomaggio , ugualmente la denominazione deve essere specificata in tal senso, con obbligo, in tal caso, di autorizzazione del Consorzio DOP.

Escludo che si possa fare riferimento  ad Asiago in quanto solamente sede dello stabilimento, nel caso di formaggio non Asiago DOP come ingrediente.

Attendo anch'io cortesi pareri in merito.

Cordiali saluti.

 


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Oggetto:

Non conosco l'argomento. Mi limito, sperando di non confondere ulteriormente le idee, a riportare alcuni brani di un articolo apparso mesi or sono nella rivista ALIMENTA:. L'autore, Giuseppe Zagaria, è maresciallo capo del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (potrebbe essere un idea, quella di inviare a loro il quesito). Ecco i riferimenti:

Via Torino 44 - 00184 Roma
Tel. +39 06487781
Fax +39 064818534

ccpacdo@carabinieri.it

Numero verde  


Ed ecco il testo: 

 A livello nazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297, nel determinare le disposizioni sanzionatorie in applicazione del suddetto Reg. CEE 2081/92, e nell'intento di scoraggiare qualsiasi forma di aggressione o di utilizzo indebito delle denominazioni o indicazioni di origine protette, all'art. 1, comma 1, lett. c, ha previsto una specifica sanzione amministrativa per i prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette. ...In questa sede, la nostra attenzione è rivolta alle due circostanze "scriminanti" previste della stessa disposizione di legge, ove statuisce: "Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta: ...  2. quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato." Il riferimento al prodotto a denominazione o indicazione di origine protetta riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato è una fattispecie che non ha mai generato dubbi anche alla luce della disciplina orizzontale sull'etichettatura prevista dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 che, in ordine agli ingredienti, all'art. 5, comma 1, ne prescrive la designazione in etichettatura con il loro nome specifico....

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, e in attesa di eventuali determinazioni che a tal riguardo saranno emanate delle competenti Autorità nazionali, la disciplina normativa e sanzionatoria applicabile in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti C.E.T. che utilizzano come ingredienti prodotti DOP o IGP, può essere così compendiata: resta fermo l'obbligo per l'operatore agroalimentare di richiedere la preventiva autorizzazione al Consorzio di Tutela o alla Direzione Ministeriale per poter impiegare la menzione della DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto C.E.T.; l'esercizio di tali attività in mancanza di autorizzazione rimane punita dall'art. 1, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 297/2004; nel concedere l'autorizzazione, il Consorzio di Tutela e la Direzione Ministeriale dovranno necessariamente verificare, salve motivate eccezioni, il rispetto dei criteri e delle condizioni d'uso enunciati negli orientamenti comunitari; l'attività autorizzatoria dei Consorzi di Tutela, al pari di quella ministeriale, dovrà informarsi ai principi e ai criteri sul procedimento amministrativo e potrà essere sottoposta al vaglio di legittimità della giurisdizione amministrativa; il rilascio "disinvolto" dell'autorizzazione potrebbe essere punito, a titolo di concorso, con la sanzione amministrativa di cui art. 1, comma 1, lettera c) D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 297.

 

AUGURI!

 

 AUGURIAA


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Oggetto:
E' proprio così! Ho fatto un giro di telefonate ed ho ottenuto in breve le seguenti informazioni:

la pasta fresca contenente asiago o gorgonzola o un qualsiasi prodotto con denominazione protetta fa parte della tipologia "prodotti composti" le cui disposizioni sanzionatorie sono disciplinate dal 297/04. In questi casi il riferimento alla denominazione di origine protetta nella etichettatura o pubblicita' di "prodotti composti" necessita di iscrizione al registro prodotti composti che comporta sostanzialmente:

1) richiesta di autorizzazione al consorzio,

2) invio al consorzio del bozzetto grafico dell'etichetta;

3) la registrazione del giorno di produzione e quantita' di prodotto utilizzato.

Grazie mille a tutti

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Oggetto:

Ciao,

concordo con Trentino che la denominazione "Ravioli porcini Asiago" è ambigua quindi consiglio anche io di modificarla. Parlo per esperienza diretta poichè in un'azienda mi è capitato di ricevere la visita degli ispettori del consorzio di tutela del grana padano (ricordo che sono a tutti gli effetti agenti di P.S. ma non P.G. per cui ad esempio non possono entrare in produzione e fare un sopralluogo) i quali contestavano il fatto che l'azienda aveva utilizzato nell'etichetta la denominazione protetta senza essere iscritta al consorzio. Quello che posso dire è che se la DOP è inserita solamente nella lista ingredienti non è necessario fare nulla. Se invece viene inserita a livello di denominazione del prodotto composto o comunque in etichetta è necessaria l'iscrizione al consorzio ed anche riportare il logo sul film.

Saluti

Alfredo


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Oggetto:

Riferimenti per quanto ho riportato sopra:

D.Lgs. 297/2004, art.1, comma 1, lettera c, punto 2.

ciao!

Alfredo


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Oggetto:

E notorio  che tra i requisti obbligatori  degli alimenti preconfezionati in unità di vendita destinate come tali ai consumatori finali , l'articolo 14 comma 4 del Decreto Legislativo n°109 del 27.01.92 (e successive modifiche) , prevede espressamente che le diciture obbligatorie in etichetta oltre a ad essere di chiara ed agevole lettura  e visbilità  debbano rispondere al requisito dell'indelebilità .

Chiaramente  non si pretende "Li'nidistruttibiltà"  del materiale usata per imprimere l'indicazione , ma quanto meno una loro resistenza adeguata al normale logorio  che la confezione  è prevedibile  dovrà sopportare in tutte varie fasi . (Dall'uscita dallo stabilimento , trasporto , stoccaggio eventuale in qualche piattaforma distributiva  e nel'esposizione finalizzata alla vendita al consumatore finale).

Ma non è affatto una cosa cosi pacifica e scontata . E'tutt'altro che infrequente  il rivenimento (nel migliore dei casi di qualche confezione e a volte di interi lotti produttivi) i quali riportano indicazioni di primaria importanza come la data di consumabilità (Alimenti ad elevata deperibilità) o altre tipologie ( passatemi l'espressione non proprio calzante )  semideperibili (cioè alimenti contraddistinti dall'istituto giuridico del "Termine minimo di conservazione) . Per i quali però il produttore tra modalità di conservazione indica chiaramente lo stoccaggio in regime di refrigerazione ., di confezioni  riportanti l'indicazioni di cui sopra con inchiostri di cosi scarsa resistenza che con un semplice e molto leggero strofinio con le dita . L'indicazione "magicamente" scompare senza che di tanto resti traccia .

Al punto che un operatore commerciale "Disinvolto" puo benissimo modifcare artatamente siffatta indicazione". Si potrà affermare che la condensa delle celle frigorifere e dei banchi espositori refrigeranti può accuire la problematica . Scusante non accettabile in quanto esistono prodotti del tutto analoghi che presentano adeguata resistenza ed eventuale ed elementare manomissione ,lascia una traccia ben identificabile .

Ne consegue , che risulterà palesemente non conforme una dicitura  apposta con materiale (generalmente inchiostro) la quale possa essere cosi agevolmente modificabile (tra l'altro in termini temporali) , senza che di tanto resti traccia .

Inoltre , ritengo che l'apposizione  utilizzando materiale adeguatamente resistente non costiuisca un problema o una spesa di rilevante entità . Senz'altro è più utile rinunciare a qualche ridondante "claims" (Alle volte di indubbia attendibilità) pubblicitario veicolato in etichetta .

L'organo di controllo che si trovi al cospetto di una simile eventualità (naturalmente non deve riguardare un numero estramamente esiguo  -du o tre confezioni) , può anzi deve . Eseguire il sequestro amministrativo a carattere generale disciplinato se non erro dall'articolo 13 della Legge n°689 del 24.11.1981 e ad elevare sanzione amm a norma dell'articolo 18 ( modificato dall'articolo 16 del D.lgsvo 181/03) .

A mio parere in questa fase non è fattibile l'applicazione del Sequestro a carattere igienico-sanitario (Articolo 20 del D.P.R. 327/80) o del più recente provvedimento cosiddetto di "blocco ufficiale" introdotto nel nostro ordinamento dal "Reg (CE) 882/04. Il tutto seguito da prelevamento campioni per le indagini che si riterrà più opportuno effettuare .

Naturalmente .In caso di conclamata "Contraffazione" , si procederà ai sensi del Vigente CCP (Articoli 347 e successivi) per le varie infrazioni alle disposizioni del C.P che ineluttabilmente si configurano nel caso specifico (Articoli 515 . 516 e 517) .

 

Saluti a tutti Robert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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