E notorio che tra i requisti obbligatori degli alimenti preconfezionati in unità di vendita destinate come tali ai consumatori finali , l'articolo 14 comma 4 del Decreto Legislativo n°109 del 27.01.92 (e successive modifiche) , prevede espressamente che le diciture obbligatorie in etichetta oltre a ad essere di chiara ed agevole lettura e visbilità debbano rispondere al requisito dell'indelebilità .
Chiaramente non si pretende "Li'nidistruttibiltà" del materiale usata per imprimere l'indicazione , ma quanto meno una loro resistenza adeguata al normale logorio che la confezione è prevedibile dovrà sopportare in tutte varie fasi . (Dall'uscita dallo stabilimento , trasporto , stoccaggio eventuale in qualche piattaforma distributiva e nel'esposizione finalizzata alla vendita al consumatore finale).
Ma non è affatto una cosa cosi pacifica e scontata . E'tutt'altro che infrequente il rivenimento (nel migliore dei casi di qualche confezione e a volte di interi lotti produttivi) i quali riportano indicazioni di primaria importanza come la data di consumabilità (Alimenti ad elevata deperibilità) o altre tipologie ( passatemi l'espressione non proprio calzante ) semideperibili (cioè alimenti contraddistinti dall'istituto giuridico del "Termine minimo di conservazione) . Per i quali però il produttore tra modalità di conservazione indica chiaramente lo stoccaggio in regime di refrigerazione ., di confezioni riportanti l'indicazioni di cui sopra con inchiostri di cosi scarsa resistenza che con un semplice e molto leggero strofinio con le dita . L'indicazione "magicamente" scompare senza che di tanto resti traccia .
Al punto che un operatore commerciale "Disinvolto" puo benissimo modifcare artatamente siffatta indicazione". Si potrà affermare che la condensa delle celle frigorifere e dei banchi espositori refrigeranti può accuire la problematica . Scusante non accettabile in quanto esistono prodotti del tutto analoghi che presentano adeguata resistenza ed eventuale ed elementare manomissione ,lascia una traccia ben identificabile .
Ne consegue , che risulterà palesemente non conforme una dicitura apposta con materiale (generalmente inchiostro) la quale possa essere cosi agevolmente modificabile (tra l'altro in termini temporali) , senza che di tanto resti traccia .
Inoltre , ritengo che l'apposizione utilizzando materiale adeguatamente resistente non costiuisca un problema o una spesa di rilevante entità . Senz'altro è più utile rinunciare a qualche ridondante "claims" (Alle volte di indubbia attendibilità) pubblicitario veicolato in etichetta .
L'organo di controllo che si trovi al cospetto di una simile eventualità (naturalmente non deve riguardare un numero estramamente esiguo -du o tre confezioni) , può anzi deve . Eseguire il sequestro amministrativo a carattere generale disciplinato se non erro dall'articolo 13 della Legge n°689 del 24.11.1981 e ad elevare sanzione amm a norma dell'articolo 18 ( modificato dall'articolo 16 del D.lgsvo 181/03) .
A mio parere in questa fase non è fattibile l'applicazione del Sequestro a carattere igienico-sanitario (Articolo 20 del D.P.R. 327/80) o del più recente provvedimento cosiddetto di "blocco ufficiale" introdotto nel nostro ordinamento dal "Reg (CE) 882/04. Il tutto seguito da prelevamento campioni per le indagini che si riterrà più opportuno effettuare .
Naturalmente .In caso di conclamata "Contraffazione" , si procederà ai sensi del Vigente CCP (Articoli 347 e successivi) per le varie infrazioni alle disposizioni del C.P che ineluttabilmente si configurano nel caso specifico (Articoli 515 . 516 e 517) .
Saluti a tutti Robert.