A qualcuno sembrerà strano che questa rubrica si occupi di giocattoli.
In realtà, da ormai lungo tempo, abbinare gadget di varia natura alle confezioni di prodotti alimentari costituisce uno strumento di promozione tra i più diffusi.
E parlare di sicurezza alimentare, a questo proposito, è quanto mai opportuno, perchè spesso i prodotti alimentari interessati sono destinati ai consumatori più giovani e meno attenti.
Non solo.
Può accadere, ed è già accaduto, che il pericolo non si annidi solo nelle piccole dimensioni che possono essere inghiottite o nei bordi taglienti, ma che sia anche legato alla natura delle sostanze utilizzate.
L'uso di vernici o di materiali non adatti al contatto con alimenti e che possono rilasciare nel tempo sostanze tossiche, unito al fatto che, spesso, gli oggetti sono contenuti in imballaggi ermetici (con conseguente saturazione dell'aria interna) e/o si trovano a diretto contatto con l'alimento stesso, può provocare reclami e segnalazioni agli Organi di Controllo (con relativo richiamo dei lotti contaminati), come anche veri e propri danni alla salute del consumatore.
E' quindi assolutamente necessario, da parte dei produttori, selezionare con la massima attenzione i fornitori ed assicurarsi sulla completa conformità degli oggetti alle norme vigenti.
Si avvicina la data (20 luglio 2011) a partire dalla quale troveranno piena applicazione le disposizioni della direttiva 2009/48/CE, sulla sicurezza dei giocattoli,
Come è noto, le direttive comunitarie necessitano di un recepimento nell'ordinamento di ciascun Stato membro: l'Italia ha provveduto a ciò con il decreto legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011. Le differenze tra il nuovo decreto e il precedente (decreto leg.vo n. 313 del 27 settembre 1991, che recepiva la direttiva 88/378/CEE) sono ampie e numerose.
Una prima indicazione la si può ricavare dal numero degli articoli: 12 nel vecchio decreto e 35 nel nuovo. Ma non si tratta solo di differenze "quantitative". Basti pensare che la parte che il nuovo decreto dedica ai giochi "gustativi" ed "olfattivi" è totalmente assente nel vecchio testo.
Un raffronto tra vecchio e nuovo decreto è illustrato in questa tabella.
alf