Classico non poteva essere diversamente . Con la deroga concessa dal Reg (CE) 853/04 comma 5 lettera ii) (Articolo ambito di applicazione) , consente ai piccoli laboratori annessi alle macellerie ( entro determinati e precisi limiti) consente la fornitura di piccoli quantitativi di prodotti di alimenti di origine animale .
Premesso che questa attività rientra in ogni caso nel campo di apllicazione dei Vari allegati al Reg (CE) 852/04 e alle preesistenti norme nazionali qualora applicabili ,mi piacerebbe capire se detta situazione afferiva ad insaccati freschi non additivati con additivi ad azione conservante per potere meglio inquadrare
la situazione sotto il profilo tecnico giuridico ( piu esattamente se trattasi di preparazioni a base di carne fresca o prodotti a base di carne ) . Mi spiego nel primo caso ( anche se non applicabile ) abbiamo precisi riferimenti tecnici per i valori termici da rispettare durante il trasporto .
Nel secondo caso se non erro non vi sono precisi riferimenti tecnico giuridici sui valori di temperatura da rispettare ( Nemmeno nella presisistente normativa nazionale ) . Ne deriva che dovremmo rifarci alle indicazioni apposte dal produttore sulletichetta applicata o sul'eventuale con sottovuoto . Naturalmente valutate dettagliatamente le caratteristiche del prodotto sotto il profilo della sua piu o meno accentuata deperibilità e della durata in termini temporali della fase di trasporto .
Con riferimento espresso all'allegato II capitolo IV punto sette del Regolamento (CE) 852/04 . Il trasporto o la detenzione a temperature improprie delle sostanze alimentari , configura il reato contravvenzionale di cui all'articolo 5 lettera B (pienamente in vigore) , il quale sanziona gli alimenti mantenuti e conservati in cattive modalità di conservazione . I quali potranno essere ancora perfettamente genuini e sani , in quanto l'articolo in specie sanziona la loro non corretta conservazione (Come da giurisprudenza univoca e costante )
Saluti Robert