Un produttore da me interpellato mi ha inviato la seguente risposta:
in merito alla sua richiesta la informo che il decreto in oggetto non cita lo zucchero di canna poichè esso è compreso tra gli zuccheri di fabbrica (allegato I, punto 1) a cui si applica il decreto stesso.
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 , n. 51
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui
all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
Art. 2.
Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in
aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali...
ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)
Denominazione di vendita e definizione dei prodotti
1. Zucchero di fabbrica
il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualita' sana, leale e
mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:
a) polarizzazione non meno di 99,5 gradi Z
b) tenore di zucchero invertito non piu' dello 0,1% in peso
c) perdita all'essiccazione non piu' dello 0,1% in peso.
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Quindi, semmai, la denominazione di vendita è Zucchero di fabbrica:
le altre terminologie possono esistere solo in aggiunta a questa.