Etichettatura: conformita' al D.Lgs 109/92

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Oggetto: Etichettatura: conformita' al D.Lgs 109/92

Per “vendita all’ingrosso”, come avete già ben inteso, intendo la vendita che viene effettuata da grossisti (acquisto di merce e rivendita ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio). 

In effetti “l’inghippo”  è proprio la data di scadenza o TMC da apporre o meno nelle etichette di preconfezionati per la vendita immediata.

Condivido le vostre osservazioni ma è una pratica molto comune quella di prepararsi in anticipo (lecita per molti motivi) senza la presenza dell’acquirente tranci di sottovuoto di salumi o formaggi.

In questo caso la tutela rispetto a possibili sanzioni amministrative è, secondo le precedenti osservazioni, da dibattersi intorno, per intenderci, ai:

  1. sottovuoto venduti con assistenza del banconista (che pesa e prezza il prodotto);
  2. sottovuoto venduti con libero servizio (l’acquirente decide l’acquisto e paga alla cassa).
  3.  

Secondo il mio parere, i secondi sono da considerarsi a tutti gli effetti dei preconfezionati ed andrebbero etichettati con i criteri definiti nell’art. 3 del 109/92 (indicando data di scadenza o TMC)

I primi sono da considerarsi qualcosa in più di un preincarto perché quantomeno devo far sapere all’acquirente quando ho confezionato quel sottovuoto (indicare la data di confezionamento che in questo caso rappresenta il lotto di produzione) e quindi etichettato secondo i criteri dell’art.  16 comma 7 dello stesso 109, omettendo di riportare la data di scadenza.

 E se poi vogliamo “farci del male” (….ad agosto mentre gli altri sono al mare….), proviamo a pensare:

- agli insaccati, soprattutto stagionati, venduti al supermercato con fascette , legature, piombini (è o non è preconfezionato, indichereste il TMC?);

- in macelleria, la carne macinata che spesso si trova già pronta nei vassoi del banco (così come gli hamburger, polpette, spiedini, arrotolati) …per essere venduti come preincarti dal macellaio (consigliereste di indicare nel cartellino di vendita la data di preparazione? Chi assicura il consumatore che sono stati preparati lo stesso giorno o il giorno prima);

- analogamente le gastronomie che spesso preparano largamente in anticipo lasagne, arrosti…?; 

Cosa ne pensate?

Infine, per rispondere a Trentino, nei casi di vendita di prodotti sfusi, anche se originariamente preconfezionati, l’approccio che di solito consiglio è quello di definire in Autocontrollo il tempo di vendita che necessariamente non dovrà superare la metà dei giorni definiti nella originaria scadenza. Di solito, fortunatamente questi prodotti hanno una vita commerciale sui banchi di vendita molto breve (al max 48 ore). 

Saluti.

Giupeppa 



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Parole chiave (versione beta)

preconfezionato, tmc, data scadenza, confezionamento, sanzioni, produzione, grossista, salumi, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, consumatore, etichetta, prodotto, stagionato, formaggio, autocontrollo, cassa previdenziale, carne

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