Ciao Alf,
ti ringrazio per avermi riportato alla luce la CircAP 168/2003 (che mi era caduata in oblio).
Ritengo però utile riportare l'ultimo paragrafo (probabilmente ti è sfuggito) della sessa lettera A , che complica un pò gli adempimenti di etichettatura:
Ciò che cambia dal punto di vista giuridico, ai fini del rispetto delle regole di etichettatura relative alla definizione di "ingrediente", è che, nel caso in cui la farina provenga direttamente dal molino, si ha un unico ingrediente da menzionare come tale e cioè "farina di frumento integrale"; nel caso in cui, invece, la farina integrale si ottenga per ricostituzione si hanno due o tre ingredienti che vanno designati separatamente col proprio nome (farina di frumento, crusca, cruschello). V'è da chiedersi al riguardo se in questo caso l'uso del termine "integrale" nella denominazione del prodotto finito comporti l'obbligo dell'indicazione del QUID. Ebbene, poiché nella denominazione di vendita non figura alcun ingrediente particolare, nessun adempimento ulteriore è richiesto, a meno di espliciti richiami in etichettatura circa la specifica tipologia di farina impiegata.
Cordialmente,
trentino