Integrazione:
REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO
Articolo 28
Adesione al sistema di controllo
1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione
al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano
o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:
a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro
in cui l’attività stessa è esercitata;
b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo
27.
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE
TITOLO IV
CONTROLLI
CAPO 1
Requisiti minimi di controllo
Articolo 63
Regime di controllo e impegno dell'operatore