Su quali prodotti alimentari, ad oggi, è obbligatorio menzionare l'origine?
Cordiali saluti
Sabrina
Su quali prodotti alimentari, ad oggi, è obbligatorio menzionare l'origine? Cordiali saluti Sabrina
Ecco quanto scrive Giuseppe De Giovanni in merito all'indicazione obbligatoria dell'origine, in vista del nuovo regolamento (tema sul quale si sono lette, come d'abitudine, molteplici sciocchezze):
Attualmente specifiche disposizioni comunitarie prescrivono l'obbligo dell'indicazione dell'origine per il miele, gli ortofrutticoli, i prodotti ittici, le carni bovine e l'olio di oliva. La Commissione dovrà elaborare una norma correlata nei prossimi anni su altri prodotti alimentari suscettibili di essere sottoposti a questo obbligo, quali il latte, i prodotti a base di un solo ingrediente, i prodotti non trasformati e gli ingredienti che rappresentano più del 50% del prodotto finito e presentare, successivamente, eventuali proposte di modifica o integrazione del regolamento.
Situazioni più complesse possono presentarsi, quali ad esempio il caso dell'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza che non sono quelli di provenienza dell'ingrediente (o ingredienti primari). Casi di un prodotto di salumeria fabbricato in Italia con carni suine provenienti da altri Paesi, saranno oggetto di successiva decisione comunitaria.
Le misure decise sul Paese d'origine o il luogo di provenienza lasciano inalterato l'attuale principio secondo cui l'indicazione è obbligatoria, quando l'assenza è suscettibile di indurre in errore i consumatori sul reale Paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto.
L'obbligo viene poi esteso, nel settore delle carni, alle carni fresche, refrigerate o congelate delle specie suina, ovina o caprina e di volatili. Non v'era infatti alcun motivo logico di escludere tali carni da tale obbligo.
Altro caso riguarda l'indicazione volontaria dell'origine del prodotto finito quando questa non coincide con l'origine dell'ingrediente o della categoria di ingredienti primari. In questo caso vanno indicate ambedue le origini oppure può essere riportato che l'ingrediente primario ha l'origine diversa da quella del prodotto finito.
In questi tre casi la Commissione entro due anni dovrà precisare le modalità di applicazione, per evitare problemi nei diversi Paesi.
(fonte: ALIMENTA)
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