REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni
di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 1829/2003.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le
seguenti definizioni:
a) per «aromi» s’intendono i prodotti:
i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale,
che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire
o modificare un aroma e/o sapore;
ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di
sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche,
aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti
di affumicatura, precursori degli aromi o altri
aromi o miscele di aromi;