Il venditore di un prodotto alimentare preconfezionato (grossista, dettagliante) è da ritenersi corresponsabile per infrazioni di etichettatura relative a:
- campo visivo
- indicazione di additivo non consentito
- diciture ingannevoli (es. senza coloranti per un succo di frutta, no Ogm per la pasta, menzione bio senza i relativi contrassegni, indicazione di vitamina senza %RDA,…)
- o casi similari di infrazioni, evidenti già all’esame dell’etichetta?