Salve a tutti!! Riporto parte del testo del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, che penso sia di interesse per i Tecnologi Alimentari iscritti all'albo. A quanto pare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente, tutti i professionisti iscritti all'albo dovranno provvedere a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ed a segnalarlo all'Ordine di competenza. Attendo i vostri commenti.
Al comma 7 - art. 16 viene stabilito che: I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ( o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 ) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Il comma 6 dice: Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ( o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali ). Entro tre anni dalla data di entrata in vigore ( del presente decreto ) tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria
Per ulteriori informazioni vi rimando direttamente al DECRETO 185/2008.
Al comma 7 - art. 16 viene stabilito che: I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ( o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 ) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Il comma 6 dice: Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ( o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali ). Entro tre anni dalla data di entrata in vigore ( del presente decreto ) tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria
Per ulteriori informazioni vi rimando direttamente al DECRETO 185/2008.