Bozza Tessera Riconoscimento Tecnologo Alimentare

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Oggetto: Bozza Tessera Riconoscimento Tecnologo Alimentare

Cari colleghi,

con riferimento alla Tessera di Riconoscimento di Tecnologo Alimentare, in corso di rifacimento presso alcuni Ordini o ancora in fase di realizzazione presso altri, mi sono permesso di elaborare una semplice bozza che spero possa tornare utile a coloro che provvederanno alla sua realizzazione.

Invito tutti gli utenti del forum a postare di seguito i propri commenti o suggerimenti e, perchè no, ad inviarmi ulteriori bozze da condividere con gli altri utenti e magari da provare a sottoporre al nostro Ordine Nazionale. L'auspicio è quello che, in un futuro non troppo lontano, si possa giungere a quella coesione ed armonizzazione di cui abbiamo disperatamente bisogno.

La tessera di riconoscimento che trovate qua sotto riportata, dovrebbe essere conforme a quanto stabilito in sede di Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari (tenutosi il 14 dicembre 2007). E' presente il timbro a secco, il logo dell'Ordine e tutti i dati utili al riconoscimento del professionista. Vi è inoltre apposta la firma del Presidente (o di un suo delegato). Preciso che ogni riferimento a fatti, persone e cose è puramente casuale e nè io, nè tantomeno taff.biz ed il suo staff siamo in alcun modo legati ai personaggi, ai marchi ed alle realtà sottoriportate.

Fronte

Retro

Vi segnalo, infine, il parere scritto da un'Avvocato consultato dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, che spiega come il DPR 445 del 28/12/2000 all'art.35 (L-R) in riferimento ai documenti d'identita' e di riconoscimento recita quanto segue:

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Il medesimo D.P.R. all'articolo 45 (L-R) della SEZIONE IV (ESIBIZIONE DI DOCUMENTO) stabilisce:

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita', possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identita' o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici sevizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

Pertanto, il tesserino di riconoscimento che abbia i summenzionati requisiti, è da considerarsi equipollente ad un documento d'identità.

A presto!
Giulio



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Parole chiave (versione beta)

qualita, conforme, impianto, requisiti, talkin about food forum, tecnologo alimentare, certificato, tessera riconoscimento tecnologo alimentare, carta, registrazione, professionista, verifica

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