Temperature idonee allo stoccaggio di formaggio stagionato

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Oggetto:

Buongiorno cari colleghi,

mi si pone un problema: trovare il giusto equilibrio tra Responsabile Autocontrollo e Responsabile Commerciale di un punto vendita.

Lo trovo difficile poiché mi si chiede di gestire la conservazione di un formaggio (30-60 giorni di stagionatura) in un punto vendita ove non c'è la disponibilità di un banco refrigerato.

Non è possibile tenere il formaggio, anche se stagionato, a temperatura ambiente? A quali rischi microbiologici e legali si potrebbe andare incontro?

Cosa ne pensate?

Sabrina


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Oggetto: Temperature idonee allo stoccaggio di formaggio stagionato
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao collega,

per quanto riguarda la tua situazione, posso dirti che è davvero singolare. Come ben saprai, i formaggi, stagionati e non, devono comunque essere stoccati in ambiente refrigerato con temperatura ottimale di 4-6°C.

Il mancato stoccaggio esporrebbe la proprietà a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 193/07 e chiusura (eventuale), salvo che il fatto non costituisca reato (in questo caso sarebbe punibile ai sensi dell' art. 444 del C.P. - Commercio di sostanze nocive, o dall’art. 5 lett.b) L.283/62 - detenzione allo scopo di vendita di materiale alimentare in cattivo stato di conservazione).

Quindi pensaci bene, perchè, seppure il reato penale non sia delegabile, la sanzione amministrativa lo è!

Cordialmente,

Danilo


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Oggetto:

Ciao escherichi,

puoi fornirci il riferimento normativo per questa disposizione di conservazione dei formaggi?

Grazie in anticipo.

Cordialmente,

trentino


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Parole chiave (versione beta)

formaggio, conservazione, sanzioni, responsabile commerciale, temperatura ambiente, legge 30 aprile 1962 n 283, stoccaggio, stagionato, riferimenti normativi, rischio, responsabile autocontrollo, temperatura, formaggio stagionato, stagionatura, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, alimentare

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