In merito al più che opportuno P.S. di Giulio (il consumatore deve sapere cosa acquista, PRIMA di acquistare), ricordo che è tutt'ora in vigore l'art. 15 del 109/92:
"1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3.
2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonché il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili."
In realtà, per i preconfezionati la norma non è chiara (e il nuovo regolamento, art. 14, non ha risolto il problema): non si capisce, infatti, come possano essere chiaramente visibili e leggibili le indicazioni poste su confezioni racchiuse in dispenser e mal posizionate, a meno che le stesse (come per i prododdi del comma 2) siano riprese e poste all'esterno dell'apparecchio distributore. Qualcuno di voi lo ha mai visto fare? Io no.
Il comma 2 si riferisce, tipicamente, ai panini o tramezzini presentati, appunto, con il solo involucro di pellicola trasparente ed alle bevande (caffé, thé, cappuccini, ecc.) che vengono preparate al momento all'interno del distributore, partendo da materie prime in polvere.
In questi casi, le indicazioni obbligatorie che devono essere presenti all'esterno del distributore sono: denominazione di vendita ed elenco ingredienti. Altrettanto importante è l'indicazione dell'impresa responsabile della gestione: oltre al nome ed alla sede, ci dovrebbe essere indicato un numero telefonico da contattare in caso di necessità.
Qualche altra considerazione.
Innanzitutto la collocazione del distributore deve essere scelta in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazioni accidentali dall'esterno: ambienti polverosi o comunque poco puliti, posizionamento in aree difficilmente accessibili (es. nicchie o angoli che rendano difficile la pulizia dei fianchi e della parte posteriore del distributore), scarsa protezione da agenti atmosferici, ecc.
Per quanto riguarda, invece, la tipologia dei prodotti, particolarissima attenzione deve essere dedicata alle sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi. In altre parole, se nei tramezzini sono presenti ingredienti facilmente deperibili (salse, maionese, uova, tonno, formaggi freschi, ecc.) e potenzialmente pericolosi se non conservati in modo opportuno, è essenziale che l'interno del distributore mantenga la necessaria temperatura, il cui valore (come avviene per i banchi frigoriferi della grande distribuzione) dovrebbe essere visibile dall'esterno, a garanzia del consumatore.
Peraltro, ciò è espressamente previsto dal regolamento (CE) n. 852/04 (all. II, capitolo III):
CAPITOLO III Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici
1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.
2. In particolare, ove necessario: ... g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi; h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.