Ritengo che il rapporto fornitore/cliente, da sempre, è basato sulla fiducia. Quindi in prima battuta il fornitore (che sia esso stesso produttore o semplicemente un grossista o trasportatore) si deve impegnare a garantire che il prodotto (o i prodotti) alimentare fornito sia idoneo in base alle leggi applicabili e mantenuto in modo adeguato per tutto il percorso fino alla consegna.
Inoltre il fornitore deve impegnari a consegnare un alimento rintracciabile (banalmente è sufficente che sia ben etichettato o comunque può avvalersi anche del DDT nel caso di multipack).
Tutto questo può opportunamente essere anche oggetto di un atto scritto e sottoscritto a garanzia del cliente, il quale dovrebbe "accontentarsi" di questo chiamiamolo 1° livello di garanzia, lasciandosi la leggittima possibilità di eseguire tutte le verifiche del caso (tra l'altro anche necessarie) all'atto della fornitura delle merci.
Questo rapporto tra le parti, in prima istanza apparentemente semplice, può essere maggiormente complesso per via delle varie combinazioni che vedono rapportarsi aziende di dimensioni rilevanti, dotate di particolari certificazioni o magari con capitolati di fornitura in cui, ad esempio, protrebbe essere prevista in accompagnamento della merce una specifica).
Per concludere una dichiarazione di conformità è il minimo che il fornitore deve garantire al proprio cliente (oltre alla idonea consegna della merce).
Marco