Autocontrollo: registrazioni per piccoli esercizi

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Oggetto: Autocontrollo: registrazioni per piccoli esercizi

Autocontrollo in campo alimentare .Attualmente procedure  HACCP (Articolo 5 Reg (CE) 852/04 . Mero adempimento formale o occasione di crescita  (Alle volte anche nuove opportunita)  per l'azienda alimentare .

Premesso che fin dall'entrata in vigore del D.lgsvo 155/97 (ora abrogato) , sono stato contrario  all'applicazione della norma  in modo orizzontale  (tout court)  a prescindere dalle dimensioni  e alla nozione di effettività  (concetto tra l'altro gia presente  nella precedente normativa nazionale) L'ultimo comma dell'articolo 28 del DPR 327/80 , riferendosi  ai piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita recitava testualmente "Pur nel rigore dell'accertamento , L'Autorità Sanitaria dovrà tenere conto delle effettive  esigenze igieniche .......... omisis".  Invece per un malcelato e poco professionale

interpretazione  della norma  , si  è assistito alla imposizione di norme che spesso si sono rivelate controproducenti  nel caso dei suddetti esercizi . A titolo meramente esemplificativo basti pensare all'imposizione di armadietti a doppio scomparto in locali di esigue dimensioni (adirittura in angusti antibagno) . Ovviamente in questi casi oltre ad essere poco funzionali , diventavano ricettacoli  di sporcizia stantia e di non agevole rimobilità . Quando ad attenta lettura della norma , ove si faceva espresso riferimento a locali  adibiti a spogliatoio , emergeva chiaramente che destinatari del precetto erano soprattutto le aziende di dimensioni medio grandi .  Se fosse stato applicato il principio dell'effettività  tante situazioni diciamo pure paradossali  non sarebbero venute a crearsi .

Ma torniamo a tempi piu recenti . Nei primi anni 90 diverse direttive comunitarie per i prodotti di origine animale  (Recepite in appositi Decreti Legislativi) introducono  (in modo  anche diverso) il concetto di autocontrollo  non applicabile alle piccole o meglio piccolissime  realtà produttive . Con un enorme sforzo  per il nostro tessuto produttivo , il quale e notorio anche nel settore che esula dalla vendita al dettaglio e essenzialmente costituito da imprese a conduzione famigliare  di limitate dimensioni .

Col recepimento della direttiva 93/43 , avvenuto con il D.lgsvo 155/97 il principio  viene esteso (A mio sommesso avviso inopinatamente)  ad ogni esercizio  che  produce e/o distribuisce alimenti .

Cosa avviene realmente ? Una corsa ad acquistare il miglior pacchetto disponibile e al moltplicarsi  di venditori di pacchetti  con annessi detersivi  e detergenti i quali con fantasia truffaldina vengono definiti  udite udite  : " A norma HACCP" .  L'imposizione del monitoraggio continuo  e formalizzazione  da parte degli organi di controllo  delle temperature di stoccaggio . (Verifica dei termometri a vista)  il quale spesso si è rivelato assai poco veritiero della reale temperatura di conservazione della matrice alimentare . Quasi fosse un toccasana e aumentasse la tutela dei consumatori .

Quando per le piccole realtà  a mio avviso sarebbe ben piu utile un verifica periodica con termometri  certificati al cuore dell'alimento  e una revisione tecnica sulla funzionalità dell'impianto frigorifero .

Senza poi contare le originali interpretazioni s, sfocciate in delibere regionali , le quali partedendo dal principio che alcune delle violazioni al DPR 327/80 (Articoli dal 29 al 42) erano sovraponibili  agli allegati del D.lgsvo 155/97 andavano  agganciate allo stesso meccanismo  sanzionatorio (Prescrizione ) . Con la conseguenza  abberante sul piano giuridico  di dovere emanare una prescrizione di 120 giorni  per un abbgliamento non conforme  o per la mancata esecuzione delle operazioni di ordinaria pulizia .

Ma veniamo al quadro attuale , che pur nella genericità degli allegati  può offrire occasioni anche alle piccole imprese . Ad esempio una Macelleria con limitato spazio (ostacolo insormontabile un tempo ) che voglia cimentarsi nella produzioni di preparazioni carnee (a base di carne fresca) , può leggitimamente ovviare  dandone atto nel documento HACCP  , che in un dato giorno per un tot di ore  dopo aver pulito e sanificato adeguatamente i locali e le attrezzature sospende temporaneamente  l'attività di macelleria per dedicarsi  alla preparazione e produzione  degli elaborati carneii sopradescritti .(Ovviare alla mancanza di spazio con separazione temporale delle due attività) . L'organo di controllo non potrà che accogliere  questa possibilità . (A meno in che in sede di controllo ufficiale venga accertata la promicuita tra le due attività) .

L'esempio di cui sopra puo trovare applicazione in molte situazioni similari ritengo .  In questo senso credo che possa costituire un occasione  che unità ad una crescità della formazione culturale e ad una maggiore consapevolezza  dei rischi insiti  in un attività di produzione e/o distribuzione di sostanze alimentari , grazie anche  (Lo spero vivamente) attraverso corsi di formazione ben fatti e specifici alle singole attività  e non a carattere generalista .

Del resto personalmente per quanto concerne la formazione , ho sempre prvilegiato aldilà della verifica formale degli attestati , la sua efficacia attraverso una verifica sul campo dei comportamenti e corretta gestione del prodotto  Anche con domande specifiche  . Quali ad esempio le indicazioni di buona prassi  che si possono ricavare  da un documento (naturalmente ben redatto) quale  ad esempio l'attestazione di conformità  che accompagna  i cosiddetti materiali a contatto .La quale puo fornire indicazioni di una certa rilevanza  sul loro corretto utlizzo

Saluti Robert

 

 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

verifica, haccp, decreto legislativo 26 maggio 1997 n 155, produzione, alimentare, alimenti, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, autocontrollo, formazione, controllo, termometro, non conforme, fresco, azienda settore agroalimentare, rischio, autorita sanitaria, animale, temperatura stoccaggio, termometro certificato, base, controllo ufficiale, conforme, interpretazione, monitoraggio, temperatura conservazione, pulizie, pulito, corso formazione, igienico, legislativo, impianto, carne, regolamento ce n 852 2004, laboratorio, origine, consumatore, separazione, abrogazione, prodotto, professionale

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