Autocontrollo: registrazioni per piccoli esercizi

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Qualità e Sicurezza Alimenti --> Autocontrollo: registrazioni per piccoli esercizi --> M2781

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Autocontrollo: registrazioni per piccoli esercizi. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Autocontrollo: registrazioni per piccoli esercizi

Per le piccole realtà non vi e alcun obbligo di affidarsi a ditte specializzate . E una scelta discrezionale . Deve porre in atto  tutti gli accorgimenti precauzionali volti ad impedire o limitare l'accesso agli infestanti . Monitroraggio  ( settimanale  e auspicabile) con lo scopo di evidenziare la presenza di infestanti . Nel caso di infestazione massiva dovrà rivolgersi a ditta specializzata .

 

(Procedura e risultati del monitoraggio  inseriti nel documento di autocontrollo)  Anche la scelta dei detergenti e disifentanti e discrezionale  .Non vi e alcun obbligo di usare determinati prodotti .

Per quanto concerne la rintracciabilità  , occorre premettere che il lotto di produzione (in vigore  da molto prima)  è uno strumento di ausilio  per circoscrivere l'eventuale  recall  a determinate partite  (Quindi utile sopratutto per chi ha l'obbligo della rintracciabilità a monte e a valle) . La rintracciabilità cosi come e definita dall'articolo 18  consiste per chi vende direttamente al consumatore finale  nell'individuare con certezza  il soggetto che gli ha fornito la merce .  Per gli esercizi invece che vendono a terzi si estende anche alla individuazione tempestiva (in caso di problemi)  dei soggetti che hanno acquistato il prodotto

In finale  l'osa  non ha uno scema prederminato per legge (Anche se sono state pubbicate linee guida che non hanno forza cogente) puo attuare liberamente un sistema  diverso dalle linee guida .Il quale verrà valutato dall'organo di controllo in termini di efficacia .

Anche se e auspicabile (Che sopratutto i produttori) adottino un sistema di tracciabilità interna  (Anche se ancora non obbligatorio)  che senz'altro li agevolerebbe nel caso insorgessero problematiche .

Va da se (come e successo per esperienza personale) un esercizio non è in grado di fornire informazioni certe su un prodotto  ( Non sappia con certezza  fornire dati certi circa  la sua totale commercializzazione  o  se non l'abbia mai ricevuto  dalla piattaforma della ditta  della quale costituisce una filiale) in questo caso la rintracciabilità  o meglio la procedura  e carente .

E come tale sanzionabile a norma del D.lgsvo del 2006 (se non erro ) che stabilisce precise sanzioni nel merito

 

Saluti Robert .

 



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

rintracciabilita, prodotto, legge, monitoraggio, sanzioni, produzione, controllo, autocontrollo, operatore settore alimentare, infestazione, consumatore, tracciabilita

Discussioni correlate (versione beta)









IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.