Naturalmente e auspicabile che cio avvenga . Ma bisogna sempre distinguere quello che è l'obbligo giuridico in termini cogenti dalle linee guida (Che tale forza non hanno) . Se andiamo a vedere gli obblighi desumibili dall'articolo 18 del Reg (CE) sono ben chiari . Identificazione di colui chi ha fornito il prodotto per chi vende direttamente al consumatore finale (rintracciabilità a monte) e per i laboratori o depositi all'ingrosso identificazione anche degli acquirenti (A monte e a valle) . Il sistema piu funzionale e una scelta dell'osa , L'autorità sanitaria non può imporre obbligatoriamente un sistema solo perche lo ritiene piu efficace e razionale (E senz'altro lo sarà) L' OSA e liberissimo di adottare un sistema alternativo , il quale verrà valutato in sede di controllo ufficiale .
Nel caso si riveli inefficace l'autorità sanitaria provvederà (se sussitono gli estremi all'irrogazione di sanzioni) o all'emanazione di prescrizioni .
Queste ultime non dovranno mai essere frutto di opinioni personali ma rientrare nell'ambito della normativa . Ripeto starà all'osa (Ed nella sua convenienza adottare sistemi efficaci) . Le Linee guida sono solo di indirizzo per chi effettua la vigilanza e pur nella loro corretezza non hanno forza cogente (Chiaramente un OSA scrupoloso adotterà le prassi da te sporadescritte) , le quali risulteranno senz'altro valide ad una valutazione dell'efficacia della procedura adottata .
Saluti Robert