Navigando di norma in norma ho trovato quanto segue:
DIRETTIVA 1999/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica alla produzione, commercializzazione
e importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, qui di seguito
denominati «prodotti alimentari», trattati con radiazioni ionizzanti.
2. La presente direttiva non si applica:
a) ai prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti prodotte da
strumenti di misura o di controllo purché la dose emessa non sia
superiorea ..., ad un livello energetico di radiazione
non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, .
Articolo 3
1. Le condizioni da rispettare per l'autorizzazione del trattamento dei
prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti sono stabilite nell'allegato I.
Al momento del trattamento tali prodotti alimentari debbono trovarsi in
condizioni di salubrità adeguate.
2. L'irradiazione può essere effettuata soltanto attraverso le sorgenti
elencate nell'allegato II ...
ALLEGATO II
SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
I prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con i seguenti tipi di radiazioni
ionizzanti:
....
b) raggi X emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale
(quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5 MeV;
...
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Mie timide interpretazioni (ribadisco comunque di non avere esperienza, né esperienze in merito):
- i prodotti alimentari possono essere trattati con radiazioni ionizzanti prodotte da
strumenti di controllo (quali i metal-detectors?) purché la dose emessa non sia
superiore ad un livello energetico di radiazione di 10 MeV nel caso di raggi X.
- a scopo antimicrobico o di antigermogliamento, solo gli alimenti specificamente autorizzati possono essere trattati raggi X, emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5 MeV.
Altrettanto timidamente sono portato a concludere:
per il controllo con metal-detector è ammessa, indistintamente per tutti gli alimenti, una energia di raggi X doppia di quella ammessa a scopo antimicrobico o di antigermogliamento per i pochissimi alimenti autorizzati.
Non ci capisco più niente!!!
Grazie a chi potrà illuminarmi sulla questione.