La nota di Antonio, che tuttavia non sono riuscito a recuperare, mi ha spinto a riprendere la ricerca. Ecco qualche riferimento che sono riuscito a trovare:
- Istituzione presso il MI.P.A. dell'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana" (Decreto Ministero delle Politiche Agricole 27 maggio 1998 pubblicato in G.U. 265, 12.11.98)
- Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna (Decreto Ministero Politiche Agricole 30 dicembre 2003 pubblicato in G.U. 15, 20.1.04)
- Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5.3.01, n. 57 (Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 pubblicato in S.O. 149 a G.U. 137, 15.6.01)
In particolare:
“ Art. 23 Prodotti di montagna
1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagnacome definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'art. 3 della Dir. n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al Reg. CE n. 1257/99.”
A questo punto mi sono fermato, dato che il termine "alta" continuava a mancare.
Poi, però, ho trovato questo:
- Applicazione del DLgs n°179 del 21/05/2004, concernente produzione e commercializzazione del miele (Circolare Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 8 marzo 2005 n. 1 pubblicata in G.U. 67, 22.3.05)
Dove viene specificato:
"Per quanto invece concerne le indicazioni "miele di montagna", "miele di prato" e "miele di bosco", queste ultime non possono essere considerate ammissibili poiché i termini "montagna", "prato" e "bosco" come tali non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati.”
La faccenda parrebbe risolta, sebbene la summenzionata Circolare sia del Marzo 2005; mentre la nota citata da Antonio è di Maggio 2005.
Tanto per complicare il tutto, poi, ho scoperto l'esistenza del:
dove è riportato che:
"Gli apiari per la produzione di miele “Millefiori di alta montagna” sono localizzati, al momento della raccolta del nettare, ad un’altitudine superiore a 1.000 m s.l.m."
disciplinare che, peraltro, non compare (ancora...) nel DataBase del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Questo, però, sì:
- Iscrizione della denominazione "Miele delle Dolomiti Bellunesi" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Provvedimento MI.P.A.A.F. 15 marzo 2011 pubblicato in G.U. 65, 21.3.11)
in cui si legge:
"Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" DOP che utilizza anche la menzione "prodotto della montagna" deve essere prodotto in arnie stanziali o nomadi, in territorio montano bellunese, al di sopra dei 600 metri per tutto il periodo di produzione e deve essere lavorato e preparato per la vendita in appositi locali ubicati al di sopra dei 600 metri di altitudine."
e, come si vede, la “montagna” c'è..
Conclusione: la confusione regna sovrana, ma questa non è certo una novità.