- DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2000 relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUCE L 61 dell'8.3.2000):
La «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» non può essere immessa sul mercato comunitario come nuovo prodotto o ingrediente alimentare.
- REGOLAMENTO (UE) N. 1131/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (GUUE L 295 del 12.11.2011)
Nel gennaio 2011 è stata pubblicata una dichiarazione su una nuova valutazione dell'esposizione. Nonostante la revisione degli utilizzi, le conclusioni sono state molto simili, vale a dire che la DGA può essere superata, negli adulti e nei bambini, a livelli di consumo elevati. I prodotti che contribuiscono maggiormente all'esposizione totale anticipata ai glicosidi steviolici sono le bevande analcoliche aromatizzate
Come vedi, il divieto si riferisce alla pianta utilizzata come alimento/ingrediente, mentre l'autorizzazione si riferisce ai principi attivi impiegati quali additivi, con dosi e campi d'impiego ben definiti.
Che poi, in rete, abbondino le offerte di questo prodotto, vantando le sue qualità e “adomesticando” le cose (...Nel 2011, e precisamente dal 2 Dicembre, anche l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha dato il via libera all'uso della stevia nell'Unione Europea, e quindi anche in Italia dove è già possibile acquistare dei dolcificanti a base di stevia...)è tutta un'altra faccenda.