Pronunia n. 148/2011 del 20.12.2011
Parti: Barilla G. e R. F.lli spa contro Plasmon Dietetici Alimentari srl, Heinz Italia
"Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità di Plasmon/Heinz oggetto della domanda di Barilla è in contrasto con gli artt. 2 e 14 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale* nella parte in cui espone la tabella con valori numerici ed in cui ricorre alle espressioni: 'bambini' e 'adulti'; dichiara che la pubblicità di Barilla oggetto della domanda riconvenzionale di Plasmon/Heinz è in contrasto con l'art. 2 CA* limitatamente al claim 'A mangiar bene si comincia da Piccolini'. Nei limiti suddetti dispone la cessazione di entrambe."
* Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.
Art. 14 – Denigrazione È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.
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Commento di alf: MAH?