Ciao, ho controllato ed in effetti è ancira in protezione transitoria, però ho trovato in rete anche la seguente sentenza:
Causa C‑446/07
Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della
Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA contro
Regione Emilia Romagna:
..."L’etichetta di un prodotto alimentare non puo’ indurre in errore il consumatore rispetto all’acquisto del prodotto originale, anche nel caso in cui non sia stata ancora accolta, rispetto al prodotto originale, la richiesta di registrarlo in quanto Dop o Igp. E’ quanto emerge dalla sentenza pubblicata oggi dalla Corte di giustizia europea nella vicenda che vede la societa’ Alberto Severi, produttrice del ”Salame tipo Felino” contro la Regione Emilia Romagna e l’Associazione fra produttori per la tutela ”Salame Felino”. Ai giudici europei si e’ rivolto il tribunale di Modena chiedendo ”se una denominazione geografica, per la quale una richiesta di registrazione come Dop o Igp sia stata respinta o comunque bloccata a livello nazionale, debba essere considerata generica”. La risposta dalla Corte Ue e’ duplice. In primo luogo, sottolinea la sentenza, ”la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, oggetto di una domanda di registrazione come Dop o Igp non puo’ essere considerata generica (e quindi non c’e’ un diritto generalizzato a utilizzarla, ndr) in attesa dell’eventuale trasmissione alla Commissione Ue della domanda di registrazione da parte delle autorita’ nazionali”. La genericita’ quindi ”non puo’ essere presunta fino a quanto la Commissione Ue” non si sia pronunciata sulla domanda di registrazione. La sentenza sottolinea anche che la denominazione di un prodotto alimentare non registrata come Dop o Igp ”puo’ essere legittimamente utilizzata a condizione che l’etichettatura del prodotto non induca in errore il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”.
Ho trovato inoltre le seguenti informazioni: Gli Stati membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali
che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b)
del paragrafo 1 ( espressioni quali «
genere +, « tipo+, « metodo +, « alla maniera +, « imitazione + o
simili; ) per un periodo massimo di cinque anni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché:
- i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali
espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione
del presente regolamento;
- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.
Questa deroga non pu- tuttavia condurre alla libera
commercializzazione dei prodotti nel territorio di uno Stato membro
per il quale dette espressioni erano vietate.
Però, questo discorso decade perché sono passati più di cinque anni dalla pubblicazione del regolamento (1992)....giusto?
Sul sito ho provato a controllare se eranodate indicazioni sui tempi di adeguamento delle etichette ma non ho trovato nulla, voi cosa ne dite?Io sconsiglierei l'uso dell'indicazione "felino"...