Mi risulta che la questione sia trattata nell'art. 17 del decreto 109/92, prodotti destinati a grossisti, confezionatori o utilizzatori industriali. L'applicazione dell'etichetta è un'operazione di confezionamento (per cui basta eseguire questa fase per poter riportare la dicitura: "Confezionato da....").
1. Denominazione di vendita;
2. quantità netta;
3. dicitura del lotto;
4. nome e sede responsabile commerciale;
devono figurare sull'imballaggio O sui recipienti O sulla confezione O sul documento commerciale.
Quindi è necessario riportare i 4 dati in almeno uno dei precedenti casi senza necessità di aggiungere altre frasi particolari.
Con il nuovo regolamento non mi sembra sia cambiato qualcosa....
Alfredo