1. Il considerando 28 richiama le, peraltro note, conseguenze legate al decongelamento di alcuni prodotti (limitano le utilizzazioni successive e possono avere effetti sulla sicurezza e sulle caratteristiche organolettiche e fisiche) .
2. Le prescrizioni del regolamento si applicano, tra l'altro, anche ai ristoranti (vedi definizione di "collettività").
Dato che, indubbiamente, le caratteristiche "organolettiche e fisiche" di un alimento decongelato possono essere anche molto diverse dall'analogo non sottoposto a tale operazione, si tratta di stabilire se il cliente del ristorante abbia o meno il diritto di essere informato: direi senz'altro di si.
Questo va fatto sempre? Allegato VI, punto 2: Tale obbligo non si applica... c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.
E' quindi il ristoratore a stabilirlo, tenendo sempre presente che l'eventuale omissione non induca in errore l'acquirente/cliente. Il pane decongelato è diverso da quello fresco? Non saprei dire quanto lo sia organoletticamente, ma lo è con ogni probabilità in termini di costo/prezzo... e questo, ritengo, vale per ogni altro alimento, quindi, a mio avviso, l'informazione di cui stiamo parlando andrebbe fornita SEMPRE.
Per quanto riguarda la "fase tecnologicamente necessaria", certo qualche collega potrà illuminarci.
Saluti
alf