Denominazione di vendita in lingua non italiana

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Oggetto: Denominazione di vendita in lingua non italiana

Se il prodotto è venduto in Italia, le diciture devono essere  in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori: 

trattandosi dell'Italia, direi che l'italiano sia da preferire (cfr 109/92, art. 3; reg. 1169/11, art. 15)



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Parole chiave (versione beta)

decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, prodotto, regolamento ue n 1169 2011, consumatore

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