Cari taffnauti,
vorrei sottoporvi i termini di una riflessione che sto sviluppando assieme ad un addetto ai lavori e relativa alla possibilità di inserire il colesterolo nelle etichette nutrizionali, alla luce delle nuove disposizioni dell'1169/11:
1. Il decr.leg. 77/93 (dir. 90/496/CEE) ammette (art. 4) tra le sostanze facoltative inseribili in tabella nutrizionale il colesterolo.
2. Il reg. 1169/11 abroga la dir. 90/496/CEE le cui prescrizioni, quindi, non saranno più valide allorquando tali prescrizioni diverranno obbligatoriamente ed esclusivamente applicabili.
3. Tra le sostanze che possono/potranno figurare nella dichiarazione nutrizionale, il reg. 1169/11 (art. 30) NON figura il colesterolo, QUINDI tale sostanza non potrà più essere inserita, una volta che il regolamento diverrà integralmente applicato, almeno sino a quando, nell'allegato al reg. 1924/06, non comparirà un claim relativo al colesterolo.
Questa è la posizione di uno dei due.
4. E' pur vero che l'allegato del 1924 non parla esplicitamente di colesterolo; d'altro canto, ecco quanto si legge nelle Linee Guida di Federalimentare : Al riguardo si precisa che, per le stesse ragioni sopra indicate in relazione al claim "contiene...", si potrà dichiarare a esempio "a ridotto contenuto di colesterolo". Anche il colesterolo corrisponde invero alla definizione di sostanza nutritiva... (1169/11, art. 2 lettera s: «sostanza nutritiva»: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; ).
5. In altre parole, poichè l'allegato del 1924 contiene alcuni claims, diciamo così, aperti in quanto relativi non ad una specifica sostanza, bensì a "sostanze nutritive", esiste la possibilità che nell'etichettatura di un prodotto venga menzionato un claim (indicazione nutrizionale) relativo al colesterolo.
6. Ciò parrebbe pure confermato dallo stesso 1169/11 e precisamente dalla seconda parte del suo art. 49, dove si parla della "quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale" ;e dove deve essere indicata la quantità di tale sostanza? "è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale".
7. A ulteriore conferma, è possibile ricordare che l'allegato del 1924 contiene claims relativi specificamente agli acidi grassi omega-3: tali sostanze non sono elencate all'art. 30 dell'1169/11, ma non è pensabile che un prodotto ne vanti la presenza senza fornirne la quantità.
Questa è la posizione dell'altro.
E voi che ne dite?
vorrei sottoporvi i termini di una riflessione che sto sviluppando assieme ad un addetto ai lavori e relativa alla possibilità di inserire il colesterolo nelle etichette nutrizionali, alla luce delle nuove disposizioni dell'1169/11:
1. Il decr.leg. 77/93 (dir. 90/496/CEE) ammette (art. 4) tra le sostanze facoltative inseribili in tabella nutrizionale il colesterolo.
2. Il reg. 1169/11 abroga la dir. 90/496/CEE le cui prescrizioni, quindi, non saranno più valide allorquando tali prescrizioni diverranno obbligatoriamente ed esclusivamente applicabili.
3. Tra le sostanze che possono/potranno figurare nella dichiarazione nutrizionale, il reg. 1169/11 (art. 30) NON figura il colesterolo, QUINDI tale sostanza non potrà più essere inserita, una volta che il regolamento diverrà integralmente applicato, almeno sino a quando, nell'allegato al reg. 1924/06, non comparirà un claim relativo al colesterolo.
Questa è la posizione di uno dei due.
4. E' pur vero che l'allegato del 1924 non parla esplicitamente di colesterolo; d'altro canto, ecco quanto si legge nelle Linee Guida di Federalimentare : Al riguardo si precisa che, per le stesse ragioni sopra indicate in relazione al claim "contiene...", si potrà dichiarare a esempio "a ridotto contenuto di colesterolo". Anche il colesterolo corrisponde invero alla definizione di sostanza nutritiva... (1169/11, art. 2 lettera s: «sostanza nutritiva»: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; ).
5. In altre parole, poichè l'allegato del 1924 contiene alcuni claims, diciamo così, aperti in quanto relativi non ad una specifica sostanza, bensì a "sostanze nutritive", esiste la possibilità che nell'etichettatura di un prodotto venga menzionato un claim (indicazione nutrizionale) relativo al colesterolo.
6. Ciò parrebbe pure confermato dallo stesso 1169/11 e precisamente dalla seconda parte del suo art. 49, dove si parla della "quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale" ;e dove deve essere indicata la quantità di tale sostanza? "è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale".
7. A ulteriore conferma, è possibile ricordare che l'allegato del 1924 contiene claims relativi specificamente agli acidi grassi omega-3: tali sostanze non sono elencate all'art. 30 dell'1169/11, ma non è pensabile che un prodotto ne vanti la presenza senza fornirne la quantità.
Questa è la posizione dell'altro.
E voi che ne dite?