Per quanto riguarda gli ingredienti composti, esiste (a discrezione del responsabile) la possibilità di dichiarare separatamente i singoli componenti, la posizione di ognuno nell'elenco ingredienti essendo definita dalle relative quantità.
Tale possibilità non è applicabile, ad esempio, se l'ingrediente composto figura quale ingrediente evidenziato o se sia, comunque, vantaggioso mettere in rilievo la sua presenza (precisando, ovviamente, la quantità).
Si tratta, quindi, di definire se ...“pasta di zucchero” o "zucchero fondente" o "fondant" (immediatamente seguita dall'enumerazione dei propri componenti) sia preferibile a: … zucchero...sciroppo di glucosio (per me, no).
Per quanto riguarda il suggerimento del tuo fornitore, ti ricordo che le voci “zucchero” e “sciroppo di glucosio” indicano due categorie non cumulabili (cfr. reg. 1169/11, all. VII, parte B, punti 11 e 13).
ciao
alf