Dunque:
- Legge 55/05 Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica:
Art. 4 Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari
1. E' consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.
Art. 5 Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai D. L.vi 27.1.92, n. 109, e successive modificazioni, e 16.2.93, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.
- Il citato decreto 29.3.06 prevede che:
Art. 3 Logo per i prodotti che usano sale arricchito di iodio
1. Il logo che può essere apposto sulle confezioni dei prodotti alimentari che usano sale arricchito con iodio, in modo da consentire un rapido riconoscimento da parte del consumatore finale, come disposto dall'art. 5, comma 1, della L. 21.3.05, n. 55, è definito con le caratteristiche indicate nell'All. 3.
Dato che la frase “preparato con sale arricchito di iodio” non costituisce “indicazione sulla salute”, come quelle presenti nel reg. (UE) 432/12, detto regolamento non è coinvolto nella faccenda.
Naturalmente (il richiamo fatto al decr.to leg.vo 77/93 ci rimanda al reg. 1169/11) sarà necessaria una dichiarazione nutrizionale.
Oltre al sale (indicazione obbligatoria) esiste la possibilità di indicare anche lo iodio, se presente in quantità significativa (cfr. all. XIII, parte A del citato regolamento).
A questo proposito, ricordo che la quantità di iodio presente nel sale arricchito è definita dal decr. Minsanità 562/95:
Art. 1
1. È autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato di iodato di potassio e del sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e di iodato, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto; si applicano le tolleranze di cui all'art. 1 del D.M. 1.8.90, n. 255 (N.d.r. +40% -20%).
Scusa, ma i calcoli li lascio a te.
Ciao
alf