Ciao a tutti,
in questi ultimi giorni ho avuto la necessità di approfondire l’argomento etichettatura dei prodotti forniti alle Collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o tagliati o somministrati.
D.Lgs. 109/1992:
Art. 1
2. Si intende per:
e) consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'".
Art. 14
5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 (tutte le indicazioni di legge ndr) possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita' per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati.
7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.
Art. 3 1. a) la denominazione di vendita; d) il termine minimo di conservazione o ...la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
Reg. (UE) 1169/2011:
Articolo 2
2.
d) «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;
Art. 8
7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
… gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.
Art. 9
1.
a) la denominazione dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
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Sintetizzo:
Per i prodotti forniti alle collettività devono comparire:
- le informazioni di legge:
sulle singole confezioni
oppure
sull’imballaggio globale
oppure
sui documenti commerciali (o schede tecniche allegate)
- sull’imballaggio globale comunque le seguenti informazioni:
- la denominazione dell’alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare titolare del prodotto
aggiungerei
- Xconfezioni x Yg = Totale g
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Come sempre, sono più che gradite eventuali osservazioni e confronti.
Cordialmente,
trentino