Riconoscimento stabilimenti confezionamento estratti carnei

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Oggetto: Riconoscimento stabilimenti confezionamento estratti carnei

Non conosco a fondo l'argomento, quindi tento una risposta interpretando la normativa:

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – Accordo 17 dicembre 2009 - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale». (Rep. Atti n. 253/CSR) (In GURI n. 14 del 19 gennaio 2010):

2. REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO STABILIMENTI

Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall'Autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 4 dello stesso Regolamento .

REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004:

Art. 4 Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti

gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'All. III del presente regolamento possono operare solo se l'autorità competente li ha riconosciuti...

L'allegato III (Requisiti specifici) del citato regolamento si occupa di: - carni di ungulati domestici, - carni di pollame e di lagomorfi, - carni di selvaggina d'allevamento, - carni di selvaggina selvatica, - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, - prodotti a base di carne, - molluschi bivalvi vivi, - prodotti della pesca, - latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti da colostro, - uova e ovoprodotti, - cosce di rana e lumache, - grassi fusi di origine animale e ciccioli, - stomachi, vesciche e intestini trattati, - gelatina, - collagene,

Conclusioni

La normativa comunitaria e quella nazionale concordano nel limitare l'obbligo di registrazione e riconoscimento, non a TUTTI gli alimenti di origine animale, bensì unicamente a quelli compresi nell'allegato III, tra i quali non figura né il miele, né l'estratto di carne.

Questo parrebbe potersi concludere, salvo ulteriori osservazioni di chi ne sa di più.

Saluti

alf



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Parole chiave (versione beta)

carne, origine, regolamento ce n 853 2004, registrazione, animale, requisiti, numero riconoscimento comunitario, operatore settore alimentare, latte crudo, alimenti origine animale, autorita sanitaria, molluschi, grassi, igiene, pollo, prodotti lattiero caseari, miele, legislativo, autorita competente, pesche, gelatina, prodotto base carne, uova

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