1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto... (1169/11, art. 8)
Da qui non si scappa: la responsabilità è di chi ci mette la faccia.
Si tratta, quindi, di essere in grado di dimostrare, in caso di necessità, di aver applicato un ragionevole grado di diligenza nel mantenere aggiornate le proprie informazioni (l'esempio di pi.esse mi sembra, appunto, ragionevole).
Teniamo presente che i problemi non nascono solo da audit: ad esempio, un allergene non segnalato può creare danni molto più seri di una RAC (Richiesta di Azione Correttiva; non so se si chiamano ancora così, è un po' che non me ne occupo).
Tornando al caso di alemar78: se l'incidente capitasse ad un cliente della GDO, il primo chiamato in causa è senz'altro il punto vendita, il quale si troverà a dover rispondere a questa domanda: come potete assicurare che le vostre informazioni sono corrette e complete? A questo punto i casi sono due: o la GDO ha ricevuto in tempo le necessarie informazioni e non le ha messe in atto (e allora sono cavoli loro...) oppure dette informazioni non sono arrivate e allora il problema ricadrà sull'OSA del suddetto comma 1.
In aiuto di alemar78 arriva, però, il comma 8 del citato 1169/11:
8. Gli operatori del settore alimentare [i fornitori di alemar78] che forniscono ad altri operatori del settore alimentare [alemar78] alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.
In altre parole, per il fornitore mantenere informato il cliente non è una cortesia, ma un obbligo di legge: il cliente, peraltro, in sede di stipula di contratto, ha la possibilità di cautelarsi in tal senso.
Spero di essere stato utile.
ciao
alf