Non ho trovato nulla di specifico.
Ricordo che, per le acque minerali, la soluzione è stata trovata così (decr.to leg.vo n. 176/11, art. 26):
1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni: … g) la dicitura «con aggiunta di anidride carbonica» o il termine «gassata» qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.
E' pur vero che per le “acque gassate” il problema dell'elenco ingredienti non si pone (109/92, art. 7: L'indicazione degli ingredienti non è richiesta: …d nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;)
Mi domando se tale soluzione sia applicabile/applicata anche per le bibite.