Beh, in effetti avevo pensato anche a questo giochino, evitando, però, di citarlo, perché non volevo offrire suggerimenti ai furbetti (che, peraltro, come si vede, non ne hanno bisogno).
Questa che descrive skuertis è proprio la pratica, diciamo così, più semplice per aggirare il problema.
Dunque, se la bietola fosse un colorante, sarebbe necessario verificare la possibile applicazione del cosiddetto “principio del trasferimento” (cfr. reg. 1333/08, art. 18).
Visto che, al contrario, stiamo parlando di un semplice prodotto utilizzato “impropriamente”, il fatto che non sia impiegato direttamente dal fabbricante, ma che venga inserito in un semilavorato (probabilmente su suggerimento del fabbricante stesso), a mio avviso crea un alibi, seppur piuttosto leggero.
Poiché il semilavorato (aroma o miscela di aromi o similari) rappresenta, comunque, un ingrediente composto, il fabbricante dovrebbe essere tenuto ad esplicitarne i componenti (salvo l'eventuale deroga del 2 %), quindi la bietola, uscita dalla porta, potrebbe ricomparire dalla finestra, riportandoci al punto b) della mia precedente risposta.
Tutto ciò, ovviamente, non c'entra nulla con la realtà, dato che i nostri furbetti (il fornitore del semilavorato e/o chi lo utilizza) non si pongono certo simili problemi.
Purtroppo, come già detto, l'unica azione possibile da parte di chi si possa sentire in qualche modo danneggiato da simili operazioni, ritengo sia quella di segnalare la cosa agli Organi di Controllo, anche se non saprei bene cosa questi ultimi potrebbero contestare. A questo proposito segnalo questo articolo.