Ciao pla12160,
inizio con cenni di normativa:
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003 , n. 178
Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
Art. 5. Etichettatura
9. I prodotti elencati all'allegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi indicato. E' vietato utilizzare detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa definizione.
Allegato I
DENOMINAZIONI DI VENDITA DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
2.a) Cacao in polvere, cacao, prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 per cento, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un tenore massimo di acqua del 9 per cento.
2.c) Cioccolato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 per cento di cacao in polvere.
Veniamo al tuo caso:
se l’ingrediente cioccolato evidenziato nella denominazione di vendita è il cioccolato in polvere di cui all’Allegato I, punto 2.c), dichiari come quid cioccolato in polvere 16%
Per il budino “creme caramel”, per quanto mi risulta non sono decisivi per l’acquisto né la quantità di creme (termine percepito come gusto), né la quantità di caramel (termine percepito come gusto/guarnizione); quindi li riterrei termini che non implicano dichiarazione di quid %.
Come sempre, a titolo personale ed aperto a confronti.
Cordiali saluti,
trentino