Il claim “basso indice glicemico” pur non rientrando esattamente, a mio avviso, nella definizione di “indicazione nutrizionale” (reg. 1924/06, art. 2, comma 2, numero 4), corrisponde, però, a quella di “indicazione” (numero 1 dello stesso articolo).
E' vero, inoltre, che nei considerando del citato regolamento (14, 15, 16, 17) il termine indicazione viene citato più volte senza ulteriori specificazioni. Es.:
- È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.
- Un'indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova.
Ciò detto, tenuto conto che il regolamento in questione è nato proprio per mettere ordine nei claims alimentari e che, nel caso in questione, non esistono valori legalmente riconosciuti cui fare riferimento (“basso” rispetto a cosa?), ritengo che l'impiego di tal claim non sia privo di controindicazioni (in altre parole, attaccabile, e non senza ragione).