Ciao pi.esse,
D.Lgs. 109/19
Art. 7.
Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti 1. Non sono considerati ingredienti: c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
E’ comunque facoltà del produttore dichiarare tra gli ingredienti anche i coadiuvanti tecnologici.
Obbligo nel caso di allergeni contemplati dall’Allegato allo stesso D.Lgs.
Per lo specifico delle birre, nel caso delle birre torbide sarei dell’opinione di dichiarare il lievito per gli eventuali consumatori che non fossero a conoscenza della natura di questa tipologia.
Buon lavoro,
cordialmente,
trentino