Da quando il nuovo regolamento ha visto la luce, i quesiti che hanno come oggetto il “portarsi avanti” sono in continuo aumento; peraltro, sulla possibilità di adeguare sin d'ora le etichette alle nuove regole, i pareri sono contrastanti.
Alcuni affermano che, essendo da tempo “in vigore”, l'1169/11 sia già applicabile; altri sostengono che, sino a quando verranno modificate od abolite, le disposizioni nazionali devono essere rispettate.
Personalmente suggerisco prudenza (in fondo mancano più di due anni e non è escluso che, nel frattempo, anche l'1169/11 subisca modifiche), quantomeno per quanto riguarda quegli “adeguamenti” che vanno a scontrarsi nettamente con l'attuale regime.
Ciò detto:
- Etichette nutrizionali
Il decr. to leg.vo 77/93 è chiaro in proposito (cfr. art. 3 e 4) così come sono chiare le eventuali sanzioni (cfr. art. 10)
- Lingua
Sia il vecchio che il nuovo regime non offrono via di scampo (“le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. ”), quindi non vedo alternative.
- Data di scadenza
L'obbligo cui ti riferisci (cfr. 1169/11, all. X, comma 2, lettera d) è chiaramente riferito alla sola data di scadenza.
- Grassi vegetali
Se decidi di seguire l'1169/11 (cfr. all. VII, parte A), la menzione “in proporzione variabile” è aggiuntiva e non sostitutiva dell'indicazione di origine specifica.