Per quando riguarda l’etichettatura, trattandosi di vendita sfusa, e necessario il cartello/scheda al banco di vendita,
in modo che le informazioni siano consultabili prima dell’acquisto:
D.Lgs.109/1992 – art.16
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente
venduti previo frazionamento, anche se originariamente
preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a
richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della
vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello,
applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei
comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con
ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187;
- le modalità d’uso (ndr)
Ritengo che riportare una o più informazioni sulla vaschetta sia facoltativo,
eventualmente come servizio aggiuntivo al cliente.
Ovviamente vanno rispettate anche le regole metrologiche/fiscali (peso netto, prezzo,…).
Cordiali saluti,
trentino