Indicazione del Paese di Origine per Miele come Ingrediente?
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sono alle prese con un'etichetta nel cui elenco degli ingredienti compare anche il miele.
Ho qualche dubbio sul fatto che accanto all'ingrediente sia richiesto anche l'indicazione del Paese di Origine del miele o se basta la semplice indicazione "miele".
Il prodotto alimentare non è Biologico ed il mielenon compare nella denominazione di vendita.
Grazie per l'aiuto!
Oggetto: Indicazione del Paese di Origine per Miele come Ingrediente?
In merito all'eventuale obbligo dell'indicazione d'origine del miele, ricordo quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 179 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.) n°168 del 20/07/04:
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
...
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto
Per il miele di produzione italiana, in merito all'obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo è altresì da intendersi assolto anche attraverso la dizione "Miele Italiano".
se come mi sembra di capire, il miele è ingrediente di altro prodotto: nessun obbligo di indicazione dell'origine corre in tale condizione (se non è evidenziato al di fuori dell'elenco ingredienti).
Se invece è evidenziato al di fuori dell'elenco ingredienti come:
miele: nessuno obbligo di origine, ma obbligo indicazione del Quid% almeno nell'elenco ingredienti;
miele Paese: miele Paese anche in elenco ingredienti, ed indicazione del corrispondente Quid% almeno nell'elenco ingredienti.
Indisponsabile la documentazione di tracciabilità per miele Paese.
Le precisazioni di Antonio sono opportune, dato che i riferimenti da me indicati sono validi quando il miele è venduto come tale.
Per il miele utilizzato quale ingrediente, il già citato D.Lgs. 179/04 prevede che:
e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
Il miele per uso industriale è così definito:
3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
<< Quindi, se ho capito bene, nella lista ingredienti deve essere scritto "miele per uso industriale". Oppure non ho capito l'intervento di Alfredo? >>
Mi autocito, perchè, dopo aver letto la normativa, vorrei chiedere un chiarimento, magari stupido, su un dubbio che mi è sorto dopo l'intervento di Alfredo.
Se io utilizzo tra gli ingredienti un mielenon identificato come "miele per uso industriale", mi sembra evidente che nella mia lista ingredienti io lo possa indicare semplicemente come "miele". Ma il D.Lgs. 179/04 non sembra prevedere questa possibilità. C'è un motivo? O semplicemente l'ho interpretato male?
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.
Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;
Se il termine miele può sostituire talune specifiche denominazioni di mieli commercializzati tal quali, sicuramente ciò è possibile anche quando tali mieli sono impiegati come ingredienti di alimenti composti.