L'indicazione dello stabilimento di produzione è previsto solo dalla disciplina normativa italiana sull'etichettatura D.Lgs 109/92.
Nella direttiva europea originaria (da cui trae origine il D.Lgs 109/62) non prevede l'indicazione dello stabilimento di produzione ma solo il nome della società che pone in vendita il prodotto.
Gli alimenti prodotti nell'UE ed introdotti in Italia non hanno l'obbligo di rispettare i dettami del D.Lgs 109/92 ma bensì la direttiva (in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento 1169/11)
Pertanto se viene indicato solo il termine PRODOTTO PER o PRODOTTO e CONFEZIONATO PER ....es: XXX - Germania ...senza indicare la sede dello stabilimento, indirettamente si può capire che non è prodotto in Italia