Grazie mille, trentino!
non sono più arrivata a collegarmi vista la montagna di neve che ci ha sommersi...
Ho provato a spulciare un po' di normativa ed ho trovato, ad esempio:
- il Reg. CE 479/2008 all'art. 25 comma 2. lettera a) dice : "...Tuttavia, nonostante l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» se:
a) è accompagnata da un nome di frutta sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva ..."
- il Reg. UE 1129/2011 che come categoria di prodotti cita:
- 14.2.3 "Sidro e sidro di pere"
- 14.2.4 "Vino di frutta e made wine"
Personalmente non sono riuscita a trarre una conclusione e penso che opterò per la terza soluzione proposta da trentino...
Grazie,
pi.esse