Rintracciabilità: Obbligatorietà Registrazione Lotto Entrate

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Oggetto:

Ciao a tutti,

sono un consulente in materia di Autocontrollo (HACCP). Volevo aprire una Discussione sul tema rintracciabilità degli alimenti e su quali siano gli obblighi degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in merito.

In particolare desideravo discutere insieme a voi in merito all'obbligatorietà o meno della registrazione del numero di lotto della merce in arrivo.

Ai miei assistiti (bar, ristoranti, supermercati) faccio conservare solo i documenti di acquisto anche se questi non riportano il numero di lotto.

Questo tipo d'impostazione ha causato diverse controversie con alcuni Organismi di Controllo, i quali asseriscono che ogni OSA deve registrare in qualche modo i lotti della merce in entrata al fine poi di poter ritirarli / richiamarli in caso di allerta.

Questo obbligo, tuttavia, non trova riscontro nella vigente normativa cogente, o sbaglio?

Ringrazio anticipatamente chiunque interverrà.


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Oggetto: Rintracciabilità: Obbligatorietà Registrazione Lotto Entrate
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Oggetto:

Le attività che elenchi sono l'anello finale della filiera ed hanno l'obbligo della sola rintracciabilità a monte cioè devono essere in grado di risalire ai propri fornitori pertanto, è sufficiente porre in essere un sistema che sia in grado di fornire in tempi brevi le informazioni relative a chi abbia fornito loro quel prodotto dimostrandolo con evidenze scritte (DDT, Fattura, registrazioni, ecc.).

Qualora, il medesimo prodotto sia acquistato da due fornitori con la probabilità di trovarsi nella dispensa sia il prodotto dell'uno che dell'altro, collegare l'indicazione del lotto con la documentazione è quantomai opportuna.

Coariali saluti, Maura


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Oggetto:

Gentilissima. Vediamo se ho capito il concetto da te espresso: avere lo stesso tipo di prodotto fornito da 2 fornitori diversi potrebbe non far risalire al fornitore del prodotto in esame. Per cui si rende necessario un'ulteriore informazione discriminante che è appunto il nr. di lotto. Quindi in caso contrario, ossia acquisto da un solo fornitore, gli obblighi della rintracciabilità a monte (Reg. CE nr. 178/2002) si assolvono completamente conservando solo i documenti che accompagnano la merce (fatture, ddt, ecc.). Invece per gestire la rintracciabilità in uscita (ad esempio da parte di un grossista di generi alimentari) a questo punto diventa obbligatorio il lotto, altrimenti il ritiro deve essere segnalato a tutti i clienti che hanno acquistato un determinato prodotto, o sbaglio? 

 


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Parole chiave (versione beta)

prodotto, fornitore, rintracciabilita, operatore settore alimentare, registrazione, alimentare, filiera, controllo, autocontrollo, alimenti, ristorante, esame, regolamento ce n 178 2002, consulente, allerta, grossista

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