Secondo me, è scritto tutto qui:
DPR 187/2001
Art. 7 - Paste speciali
1. E' consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
Tuttavia, trattandosi di farina di semi di canapa, non è assolutamente da trascurare il comma 1: rispondenza alle norme igienico-sanitarie. E’ certa l’assenza di sostanze stupefacenti?