Ecco un pò di materiale a sostegno di quanto da me precedentemente affermato:
- a pagina 133 delle dispense del Corso tenutosi a Milano in data 10 luglio 2013 e dedicato all'argomento Etichettatura, Presentazione e Pubblicità dei Prodotti Alimentari. Cosa cambia con il Reg. (UE) n°1169/2011, l'Avv. Chiara Marinuzzi dello Studio Legale Gaetano Forte, specifica: << Per la sua idoneità ad identificare il sito produttivo sui prodotti che recano il bollo sanitario o la marchiatura di identificazione è possibile omettere l’indicazione richiesta ai sensi dell’art. 3/1 let. f del D.lvo 109/92 >>
- a pagina 17 della Guida intitolata Etichettatura e Presentazione dei Prodotti Agroalimentari, realizzata dall’ISFORES, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Brindisi, con la collaborazione di Dintec – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica, viene specificato: << I prodotti di origine animale, trasformati e non (latte, uova, formaggi, salumi, pesce e derivanti, ecc.), possono sostituire l’indicazione dello stabilimento di produzione/confezionamento con il bollo sanitario. >> - nell'articolo tratto da Il Fatto Alimentare che ti ho segnalato in una mia precedente dichiarazione, ti invito ad osservare il primo commento dell'utente Alessandro, ma soprattutto la risposta dell'Avv. Dario Dongo: << Il bollo sanitario assolve effettivamente alle esigenze di sanità pubblica per quanto attiene la gestione del rischio. Al punto che, sui prodotti che lo riportino, già da anni non è prescritta l’indicazione della sede dello stabilimento >>
- a pagina 42 della Guida intitolata Vademecum in Materia di Etichettatura e Presentazione dei Prodotti Alimentari, realizzata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con l'assistenza tecnica di Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica, viene infine specificato: << Proprio in virtù delle sue proprietà identificative, il bollo/marchio può sostituire l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione che, quindi, in questi casi può diventare facoltativa. Non è invece valida la regola contraria (ovvero la sede dello stabilimento di produzione non sostituisce il bollo/marchio). >>